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Date varie ed eventi differenti degli anni passati archiviati in un’unica pagina.

 

www.pegli.com | newsPegli Comune: 23 a 14news

Martedì 4 maggio si è svolta in Regione la votazione per indire il referendum relativo alla costituzione del Comune di Pegli.

La votazione ha rispettato le previsioni non raggiungendo la maggioranza qualificata ma superando ampiamente la maggioranza semplice. I risultati del voto: votanti 37, favorevoli 23, contrari 14.

L’analoga proposta per Nervi ha registrato un risultato leggermente inferiore per i favorevoli: votanti 37, favorevoli 22, contrari 15.

I promotori delle due iniziative dovranno attendere un anno per poterle ripresentare e avvalersi della maggioranza semplice.

 

www.pegli.com | newsPegli Comune: maggioranza qualificatanews

Nel mese di febbraio era stata richiesta l’interpretazione ufficiale della legge riguardante le proposte di ricostituzione dei Comuni di Pegli e Nervi. Si era scoperto in quell’occasione che, essendo di iniziativa consiliare, le rispettive votazioni a maggiornaza qualificata (2/3 dei voti) non erano necessarie.

Le divergenze nate dalle differenti interpretazioni hanno portato a presentare una proposta di legge volta a risolvere la questione.

Il 18 marzo 2004 la Ia Commissione Consiliare si è espressa favorevolmente in merito. Il 29 marzo 2004 il Consiglio Regionale ha approvato la proposta.

Con le nuove modifiche viene esteso il voto a maggiornza qualificata a tutti i casi previsti compresa l’iniziativa consiliare.

Nonostante i cambiamenti apportati alla legge, l’attuale iter per la nascita dei comuni di Pegli e Nervi non dovrebbe ricominciare. Quasi certamente l’impossibilità di raggiungere il numero sufficiente di voti (2/3) comporterà la bocciatura della proposta. Solo dopo un anno sarà possibile ripresentare il progetto di legge che necessiterà allora della sola maggioranza assoluta.

L’eventuale approvazione, a maggioranza qualificata prima o assoluta dopo, porterebbe alla consultazione referendaria nei territori interessati.

In caso di superamento del referendum, il Consiglio Regionale voterebbe a maggioranza assoluta la proposta di legge vera e propria.

 

legge regionale 29 marzo 2004 n. 06
Ulteriori modificazioni alla legge regionale 21 marzo 1994 n. 12

(disciplina della cooperazione tra Regione ed enti locali e norme in materia di riordino territoriale e di incentivi all’unificazione dei Comuni).

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga la seguente legge regionale:

Articolo 1
(Sostituzione dell’articolo 6)
1. L’articolo 6 della legge regionale 21 marzo 1994 n. 12 (disciplina della cooperazione tra Regione ed enti locali e norme in materia di riordino territoriale e di incentivi all’unificazione dei Comuni) è sostituito dai seguenti:
“Articolo 6
(Iniziativa legislativa)
1. Le iniziative legislative relative all’istituzione di nuovi Comuni o al mutamento delle circoscrizioni o denominazioni comunali devono essere motivate con particolare riferimento ai presupposti previsti dall’articolo 5, commi 2 e 3.
2. L’iniziativa legislativa per i progetti di cui al comma 1 è esercitata anche dai cittadini, dai Consigli comunali e dai Consigli provinciali.
3. La relazione illustrativa dei progetti di legge presentati in esecuzione del programma regionale di cui all’articolo 10 deve indicare la conformità alle indicazioni contenute nel programma stesso; negli altri casi deve indicare la corrispondenza comunque esistente tra la variazione proposta e i criteri generali di cui all’articolo 11.
Articolo 6 bis
(Istanza)
1. I Consigli comunali o la maggioranza degli elettori residenti in un Comune che non siano in grado di attivare l’iniziativa legislativa di cui all’articolo 6, non sussistendo i presupposti previsti dallo Statuto regionale, nonchè le Comunità ontane, al fine di promuovere la fusione di tutti o parte dei Comuni associati compresi nel proprio ambito territoriale, possono presentare istanza all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale affinchè si promuova il necessario procedimento; le firme degli elettori richiedenti devono essere raccolte secondo le modalità indicate dalla legge regionale 28 novembre 1977 n. 44.
2. L’istanza deve essere accompagnata da una relazione che indichi la corrispondenza comunque esistente tra la variazione proposta e i criteri generali di cui all’articolo 11.”.

Articolo 2
(Sostituzione dell’articolo 7)
L’articolo 7 della l.r. 12/1994 è sostituito dal seguente:
“Articolo 7
(Procedure a seguito di iniziativa legislativa e di istanza)
1. Le iniziative legislative di cui all’articolo 6 e le istanze di cui all’articolo 6 bis sono trasmesse dall’Ufficio di Presidenza, entro sette giorni dalla data di presentazione, ai Comuni e alle Comunità montane interessati per la formulazione, entro trenta giorni dalla ricezione, di un parere obbligatorio di merito dei rispettivi Consigli.
2. Il parere non è richiesto ai Comuni e alle Comunità montane che siano promotori dei progetti di legge e delle istanze.
3. Il Consiglio regionale, qualora ritenga proponibile l’iniziativa legislativa o accoglibile l’istanza, procede ai sensi degli articoli 38 e seguenti del Capo II del Titolo II della l.r. 44/1977 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Nel caso in cui il parere dei Consigli comunali sia contrario, il Consiglio regionale approva la deliberazione di cui all’articolo 38 della l.r. 44/1977 con la maggioranza dei due terzi dei componenti dell’Assemblea. Nel caso di presentazione di istanza, con la stessa deliberazione il Consiglio regionale affida alla Giunta l’incarico di elaborare entro trenta giorni il conseguente disegno di legge.
5. In caso di mancato raggiungimento della maggioranza qualificata di cui al comma 4, decorso un anno da tale deliberazione, l’istanza o il progetto di legge può essere ripresentato e l’Assemblea si esprime a maggioranza assoluta.”.

Articolo 3
(Abrogazione dell’articolo 14)
1. L’articolo 14 della l.r. 12/1994 è abrogato.

Articolo 4
(Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 29 marzo 2004

 

www.pegli.com | newsPegli Comune: votazione unicanews

Sulle pagine della cronaca locale de “il Giornale” del 19/02/2004 è stato pubblicato un articolo riguardante l’interpretazione ufficiale delle leggi che regolano la proposta di ricostituzione dei Comuni di Pegli e Nervi.

La nuova interpretazione giunge direttamente dal Segretario Generale della Regione che evidenziando la natura consiliare e non popolare della proposta, sottolinea la necessità di un’unica votazione a maggioranza assoluta del Consiglio Regionale.

L’eventuale doppio passaggio a distanza di un anno con maggioranza qualificata (2/3 dei voti) prima e maggiornaza assoluta (50% dei voti + 1) poi (in caso di precedente bocciatura), sarebbe stata necessaria solo in caso di proposta popolare. Risultando le “proposte” presentate da un Consigliere Regionale, il Consiglio dovrà procedere con una singola votazione a maggioranza assoluta.

A scanso di equivoci, è stato richiesto al Segretario Generale di pronunciarsi per iscritto in merito, dettando così implicitamente “la linea ufficiale alla quale si dovrà attenere in sede di voto in aula il Presidente del Consiglio Regionale”.

 

note
Le affermazioni fatte nell’articolo:

… “omissis”
basta la maggioranza semplica del 51 per cento dei voti.
“omissis” …

… “omissis”
fosse necessaria la maggioranza relativa, cioè i due terzi dei voti favorevoli.
“omissis” …

sono a mio parere da ritenersi errate, dovendo in realtà riferirsi rispettivamente al 50% dei voti più uno e maggioranza qualificata.

Matemeticamente, il 51% dei voti è maggiore o uguale al 50% + 1 dei voti e la maggiornaza relativa può essere addirittura inferiore al 50% dei voti.

 

www.pegli.com | newsPegli Comune: il no di Genovanews

In data 3 aprile è stata pubblicata sul SECOLO XIX la decisione presa dal Sindaco di Genova in merito alla richiesta di autonomia per Pegli e Nervi.

Il Sindaco e la Giunta hanno espresso parere contrario adducendo a motivazione l’impossibilità per i due comuni dalle limitate dimensioni di gestire i servizi e le infrastrutture.

La già citata “limitata dimensione”, l’inserimento nel contesto urbano “metropolitano” e la futura applicazione della legge sull’ente locale “Città Metropolitana” hanno fatto propendere la Giunta per un parere negativo discusso e approvato martedì 8 aprile in Consiglio Comunale.

Vengono portati ad esempio di gestione impossibile: i finanziamenti straordinari in preparazione al G8, gli interventi a Villa Doria e Villa Pallavicini ed il rifacimento della passeggiata a mare.

Indipendentemente dalle opinioni autonomistiche o meno è però importante notare che in questi anni Pegli non ha goduto di una particolare attenzione da parte del Comune. La passeggiata a mare è stata realizzata incompleta, Villa Pallavicini (visitabile a pagamento) è per metà inagibile o non aperta al pubblico, Villa Doria è in condizioni peggiori e dal Museo Navale sono stati trasferiti numerosi “pezzi”.

Per quanto riguarda il lungomare, il 26 marzo la Circoscrizione ne ha chiesto il completamento al Comune (in realtà solo fino al Castello Vianson escludendo la zona “Risveglio” e la strada fino a Pegli Lido) unitamente alla passeggiata a mare e vari altri interventi a Voltri. E’ notizia del 6 aprile (SECOLO XIX) che il Sindaco si è impegnato a cercare i finanziamenti per i lavori voltresi. La parte pegliese? Nell’articolo non se ne parla.

Il progetto “Città Metropolitana”, sempre che venga effettivamente portato avanti, prevederebbe una sorta di ampliamento ulteriore di Genova in sostituzione dell’ente Provincia senza però garantire la realizzazione di una Municipalità di Pegli.

Dopo la storica unificazione nella “Grande Genova”, oggi viene proposta (senza garanzie di tempi, confini e competenze) l’attuazione della Città Metropolitana, una sorta di “Mega Genova”. Sarebbe stato preferibile che il Comune invece di rispondere solamente “no”, avesse rilanciato proponendo la realizzazione di una circoscrizione specificamente pegliese con più ampli poteri, come sembrerebbe consentito ai comuni con più di 300.000 abitanti.

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2000 – Supplemento Ordinario n. 162

omissis

Articolo 17

Circoscrizioni di decentramento comunale

1. I comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonche’ di esercizio delle funzioni delegate dal comune.

2. L’organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento.

3. I comuni con popolazione tra i 30.000 ed i 100.000 abitanti possono articolare il territorio comunale per istituire le circoscrizioni di decentramento secondo quanto previsto dal comma 2.

4. Gli organi delle circoscrizioni rappresentano le esigenze della popolazione delle circoscrizioni nell’ambito dell’unita’ del comune e sono eletti nelle forme stabilite dallo statuto e dal regolamento.

5. Nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti lo statuto puo’ prevedere particolari e piu’ accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale, determinando, altresi’, anche con il rinvio alla normativa applicabile ai comuni aventi uguale popolazione, gli organi di tali forme di decentramento, lo status dei componenti e le relative modalita’ di elezione, nomina o designazione. Il consiglio comunale puo’ deliberare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la revisione della delimitazione territoriale delle circoscrizioni esistenti e la conseguente istituzione delle nuove forme di autonomia ai sensi della normativa statutaria.

omissis

 

www.pegli.com | newssondaggio: Pegli comune autonomo? (risultati e analisi)news

Dopo due mesi di sondaggio sull’argomento “Pegli comune autonomo”, è giunto il momento di tirare le somme e analizzare il risultato.

La domanda posta alla Vostra attenzione era: a seguito della proposta di istituire il nuovo “Comune di Pegli” ti consideri …

Le quattro risposte possibili hanno ottenuto le seguenti percentuali:
[a] favorevole _ 50% circa
[b] favorevole ma preferirei più semplicemente ritornare alla vecchia circoscrizione con maggiori poteri _ 11% circa
[c] contrario perché il ritorno alla vecchia circoscrizione con maggiori poteri sarebbe più che sufficiente _ 27% circa
[d] contrario _ 11% circa

[1% non assegnato dal programma di gestione del sondaggio per arrotondamenti automatici]

Prima di analizzare le percentuali, è necessario però tenere conto del fatto che chi ha votato al sondaggio (come in tutti i sondaggi sul web) è un “navigatore” di internet. Ciò non sminuisce il risultato della consultazione ma è giusto notare che ad essa non hanno partecipato tutte quelle persone a cui internet non interessa ma che avrebbero il desiderio di esprimere la loro idea in merito in un eventuale referendum.

Le quattro risposte possibili sono state così impostate per non costringere il navigatore ad una scelta imperativa “si” – “no”. Ma permettergli di esprimere un sorta di giudizio, quello che definirei un voto a “malincuore”.

I favorevoli “senza ombra di dubbio” [a] sono la maggioranza con il 50%, a questi si affianca un 11% di “favorevoli a malincuore” [b]. Globalmente “Pegli comune” ottiene il 61% [a]+[b]. Facendo lo stesso calcolo ai “no convinti” [d] 11% si affianca un 27% di contrari nostalgici della vecchia circoscrizione [c], ottenendo un totale di 38% [d]+[c]. Si pone però in evidenza un considerevole numero di estimatori della vecchia circoscrizione rafforzata da “maggiori poteri” [b]+[c] 38%.

Non fermando l’analisi al semplice confronto SI [a]+[b] 61% (abbastanza ma non tantissimi) NO [d]+[c] 38%, risulta evidente però che la vera sconfitta, se così si può definire, è quella dei fautori dello status quo 11% [d]. L’attuale ordinamento amministrativo di Pegli all’interno di Genova piace veramente a pochi, la stragrande maggioranza dei votanti [a]+[b]+[c] 88% sente la necessità di cambiare almeno a livello di autonomia circoscrizionale spingendosi fino a prendere in considerazione il distacco da Genova.

 

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Trascorsi 76 anni dall’accorpamento con il Comune di Genova, torna d’attualità la richiesta di autonomia della cittadinanza pegliese.

Giovedì 10 ottobre il consigliere Guido Bonino ha presentato una proposta di legge regionale per l’istituzione del “Comune di Pegli” (IL SECOLO XIX 11/10/2002 PAG. 29).

La richiesta segue l’approvazione della “legge regionale 07 marzo 2002 n. 09” che modificava le precedenti leggi “21 marzo 1994 n. 12” e “28 novembre 1977 n. 44”.

Con le nuove modifiche, il riordino territoriale degli enti locali con popolazione superiore ai 5000 abitanti riguarda esclusivamente quelle aree che non superino il 30% della popolazione ed il 10% del territorio del comune originale (L.R. N.44 28-11-1977 ART.38, modificata da L.R. N.09 07-03-2002 ART.1).

Con la presentazione in Regione della proposta di costituzione del “Comune di Pegli” è iniziato un iter che coinvolgerà mediante una richiesta di “parere” il Comune di Genova (L.R. N.12 21-03-1994 ART.7, modificata da L.R. N.09 07-03-2002 ART.3).

Successivamente la Regione potrà indire un referendum (L.R. N.12 21-03-1994 ART.14, modificata da L.R. N.09 07-03-2002 ART.4) consultivo e obbligatorio (L.R. N.44 12-11-1977 ART.38, modificata da L.R. N.09 07-03-2002 ART.1) con quorum al 50% + 1 degli aventi diritto al voto (L.R. N.44 12-11-1977 ART.42) e ristretto al solo territorio interessato.

Dopo la consultazione popolare il Consiglio Regionale potrà esprimersi eventualmente a maggioranza “qualificata” ossia dei due terzi (L.R. N.12 21-03-1994 ART.6, modificata da L.R. N.09 07-03-2002 ART.2) nel caso il parere espresso dal Comune di Genova fosse stato negativo. Se la proposta di legge regionale venisse respinta, la sua ripresentazione dopo un anno, richiederebbe la sola maggioranza assoluta per l’approvazione (L.R. N.12 21-03-1994 ART.6, modificata da L.R. N.09 07-03-2002 ART.2).

legge regionale 07 marzo 2002 n. 09
Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 28 novembre 1977 n. 44 e alla legge regionale 21 marzo 1994 n. 12 in materia di riordino territoriale degli enti locali.

Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 28 novembre 1977 n. 44 e alla legge regionale 21 marzo 1994 n. 12 in materia di riordino territoriale degli enti locali.

CAPO I
Modificazioni alla legge regionale
28 novembre 1977 n. 44

Articolo 1
(Modifica all’articolo 38)

1.
Dopo il quarto comma dell’articolo 38 della legge regionale 28 novembre 1977 n. 44 (norme di attuazione dello Statuto sull’iniziativa e sui referendum popolari) sono aggiunti i seguenti:
“Il referendum consultivo per la costituzione in Comune o in Comuni autonomi di una o più frazioni, borgate o parte di territorio di uno stesso Comune o di Comuni distinti ovvero per le modificazioni delle circoscrizioni comunali può riguardare la sola popolazione del territorio oggetto del trasferimento qualora il Consiglio regionale rilevi la sussistenza di entrambe le seguenti condizioni:
a)
la popolazione o il territorio che è oggetto di trasferimento risulti inferiore rispettivamente al 30 per cento della popolazione o al 10 per cento del territorio del Comune di origine o di quello di destinazione;
b)
l’area non abbia un’incidenza rilevante sugli interessi del Comune cedente e della relativa popolazione complessiva.
Le norme di cui al precedente comma non operano per i Comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti.”.

CAPO II
Modificazioni ed integrazioni alla
legge regionale 12 marzo 1994 n. 12

Articolo 2
(Modifiche ed integrazioni all’articolo 6)
1.
Nel comma 6 dell’articolo 6 della legge regionale 12 marzo 1994 n. 12 (disciplina della cooperazione tra Regione ed enti locali e norme in materia di riordino territoriale e incentivi all’unificazione dei comuni) sono abrogate le parole: “motivando circa le ragioni di una eventuale reiezione.”.
2.
Dopo il comma 6 dell’articolo 6 della l.r. 12/1994 è introdotto il seguente comma:
“6 bis.
Qualora il parere dei Consigli comunali, di cui all’articolo 7, comma 2, fosse contrario, il Consiglio regionale si esprime con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti l’Assemblea.”.
3.
Dopo il comma 6 bis dell’articolo 6 della l.r. 12/1994 è introdotto il seguente comma:
“6 ter.
Se, decorso un anno dalla data di deliberazione del Consiglio regionale che stabilisce la reiezione dell’istanza, la medesima viene ripresentata, l’Assemblea si esprime a maggioranza assoluta.”.
4.
Il comma 7 dell’articolo 6 della l.r. 12/1994 è sostituito dai seguenti:
“7.
Con la deliberazione di cui al comma 5, il Consiglio regionale affida alla Giunta l’incarico di elaborare, entro trenta giorni, il conseguente disegno di legge, stabilisce il quesito da sottoporre alla consultazione popolare e individua l’ambito territoriale entro cui gli elettori saranno chiamati a votare.
7 bis.
Entro dieci giorni dalla deliberazione consiliare di cui ai commi 6 e 7, il Presidente della Giunta regionale procede ai sensi dell’articolo 39 della l.r. 44/1977.”.

Articolo 3
(Modifiche all’articolo 7)
1.
Nel comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 12/1994 le parole: “parere di merito” sono sostituite dalle parole: “parere obbligatorio di merito”.
2.
I commi 3 e 4 dell’articolo 7 della l.r. 12/1994 sono abrogati.

Articolo 4
(Sostituzione dell’articolo 14)
1.
L’articolo 14 della l.r. 12/1994 è sostituito dal seguente:
“Articolo 14
(Indizione del referendum consultivo)
1.
I progetti e i pareri eventualmente formulati entro il termine di cui all’articolo 7, comma 1 sono esaminati dal Consiglio regionale che, qualora ritenga proponibile il progetto, procede ai sensi degli articoli 38 e seguenti del Capo II del Titolo II della l.r. 44/1977 e successive modificazioni ed integrazioni.”.

Articolo 5
(Abrogazione dell’articolo 15)
1.
L’articolo 15 della l.r. 12/1994 è abrogato.

legge regionale 21 marzo 1994 n. 12
Disciplina della cooperazione tra Regione ed enti locali e norme in materia di riordino territoriale e di incentivi all’ unificazione dei comuni.

TITOLO I

COOPERAZIONE

ARTICOLO 1
(Generalita’)
1. La presente legge disciplina la cooperazione tra la Regione anche attraverso i suoi enti strumentali e gli enti locali al fine di garantire una maggiore efficienza nell’ esercizio dell’ azione amministrative e persegue l’ obiettivo di favorire l’ unificazione dei comuni sia attraverso il programma di cui all’ articolo 10 sia mediante la predisposizione di un sistema di incentivi connessi agli istituti e ai poteri stabiliti dalla legge 8 giugno 1990 n. 142.

ARTICOLO 2
(Interventi regionali per favorire l’ associazionismo tra enti locali)
1. I benefici economici previsti dalle vigenti leggi regionali a favore dei consorzi tra enti locali sono estesi alle unioni di comuni ed ai comuni e alle province che abbiano stipulato convenzioni ai sensi dell’ articolo 24 della legge n. 142/ 1990. Le convenzioni indicano l’ ente che deve presentare la domanda di contributo e provvedere all’ introito della stessa.

ARTICOLO 3
(Convenzioni fra enti locali)
1. In attuazione dell’ articolo 24 comma 3 della legge n. 142/ 1990 la Giunta regionale adotta un disciplinare – tipo per categorie di opere o servizi indicando le modalita’ per l’ appalto dell’ opera o per il conferimento del servizio nonche’ per la gestione degli stessi.

ARTICOLO 4
(Diffusione di informazioni)
1. Al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali la Regione avvalendosi anche dello Sportello enti locali di cui alla legge regionale 4 settembre 1992 n. 25 garantisce lo scambio di informazioni e di notizie di carattere generale e specifico di reciproco interesse tra la Regione stessa i comuni le province e le comunita’ montane anche attraverso l’ utilizzo di supporti informatici.

TITOLO II

PROCEDIMENTO PER L’ ISTITUZIONE DI NUOVI COMUNI E PER IL MUTAMENTO DELLE CIRCOSCRIZIONI E DELLE DENOMINAZIONI COMUNALI

ARTICOLO 5
(Presupposti dei provvedimenti legislativi)
1. L’ istituzione di nuovi comuni e la modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali avviene con legge regionale nel rispetto delle procedure previste dalle disposizioni contenute nel presente titolo. 2. L’ istituzione di nuovi comuni o il mutamento delle circoscrizioni comunali devono rispondere ad obiettive esigenze nonche’ di piu’ funzionale ed economica organizzazione gestione ed utilizzazione dei servizi secondo i principi stabiliti dalla legge n. 142/ 1990. 3. Si puo’ procedere al mutamento della denominazione del comune quando ricorrano esigenze toponomastiche storiche culturali o turistiche ovvero nelle ipotesi indicate all’ articolo 9. In nessun caso la nuova denominazione puo’ riferirsi a persone viventi.

ARTICOLO 6
(Iniziativa)
1. I progetti di legge relativi all’ istituzione di nuovi comuni o al mutamento delle circoscrizioni o denominazioni comunali devono essere motivati con particolare riferimento ai presupposti previsti dall’ articolo 5 commi 2 e 3. 2. Ai sensi dell’ articolo 9 dello Statuto regionale l’ iniziativa legislativa per i progetti di cui al comma 1 e’ esercitata anche dai cittadini dai consigli comunali e dai consigli provinciali. 3. La relazione illustrativa dei progetti di legge presentati in esecuzione del programma regionale di cui all’ articolo 10 devono indicare la conformita’ alle indicazioni contenute nel programma stesso; negli altri casi deve indicare la corrispondenza comunque esistente tra la variazione proposta e i criteri generali di cui all’ articolo 11. 4. Al fini di promuovere la fusioni di tutti o parte dei comuni associati compresi nel proprio ambito territoriale le comunita’ montane possono presentare apposita istanza all’ Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale affinche’ venga esercitata l’ iniziativa legislativa secondo la procedura prevista dai commi 6 e 7. 5. I consigli comunali o la maggioranza degli elettori residenti in un comune che non siano in grado di attivare l’ iniziativa legislativa di cui al comma 2 non sussistendo i presupposti previsti dall’ articolo 9 dello Statuto regionale possono presentare istanza all’ Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale affinche’ si promuova il necessario procedimento. Le firme degli elettori richiedenti devono essere raccolte secondo le modalita’ indicate dalla legge regionale 28 novembre 1977 n. 44. 6. L’ Ufficio di Presidenza ricevuta l’ istanza la trasmette ai comuni e alle comunita’ montane interessati per la formulazione del parere previsto dall’ articolo 7 comma 2. Il Consiglio regionale entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2 di tale articolo delibera in merito all’ accoglimento dell’ istanza motivando circa le ragioni di una eventuale reiezione. 7. Con la delibera di accoglimento dell’ istanza il Consiglio regionale affida alla Giunta l’ incarico di elaborare entro trenta giorni il conseguente disegno di legge indice il referendum consultivo stabilisce il quesito da sottoporre alla consultazione popolare ed individua l’ ambito territoriale entro cui gli elettori saranno chiamati a votare.

ARTICOLO 7
(Pareri degli enti territoriali interessati)
1. I progetti di legge per l’ istituzione di nuovi comuni o per il mutamento delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali sono trasmessi entro sette giorni ai comuni ed alle comunita’ montane interessati per la formulazione entro trenta giorni dalla ricezione di un parere di merito dei rispettivi consigli. Il parere dei comuni non e’ richiesto per i progetti di legge presentati ad opera dei comuni stessi; il parere delle comunita’ montane non e’ richiesto per i progetti elaborati in conformita’ all’ istanza di cui all’ articolo 6 comma 4. 2. Il parere dei comuni e delle comunita’ montane interessati viene sentito altresi’ in relazione alle istanze presentate ai sensi dell’ articolo 6 commi 4 e 5. Tale parere che deve essere formulato entro trenta giorni dalla ricezione delle istanze non e’ richiesto ai comuni o alle comunita’ montane promotori delle istanze medesime. 3. Dopo l’ espletamento dei referendum consultivi di cui al titolo III i disegni di legge sono trasmessi entro trenta giorni alla provincia competente per territorio per la formulazione entro trenta giorni dalla ricezione. di un parere di merito del consiglio provinciale. Tale parere non e’ richiesto per i progetti di legge presentati dalla provincia. 4. Il parere della provincia viene formulato entro trenta giorni dalla presentazione del progetto di legge anche nel caso previsto dall’ articolo 6 comma 8.

ARTICOLO 8
(Istituzione di nuovi comuni)
1. L’ istituzione di nuovi comuni puo’ avere luogo nei seguenti casi: a) fusione di due o piu’ contermini; b) costituzione in comune o in comuni autonomi di una o piu’ frazioni borgate o parti di territorio di uno stesso comune o di comuni distinti.

ARTICOLO 9
(Modificazioni delle circoscrizioni comunali)
1. Danno luogo a modificazione delle circoscrizioni comunali: a) l’ incorporazione di un comune in un altro contermine; b) l’ ampliamento del territorio di un comune al quale viene aggregata parte del territorio contermine di un altro comune.

ARTICOLO 10
(Programma di modifica delle circoscrizioni comunali e di fusione di piccoli comuni)
1. La Giunta regionale provvede entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge ad adottare un programma di modifica delle circoscrizioni comunali e di fusione dei piccoli comuni con eventuale istituzione di municipi previo parere degli enti locali interessati. 2. Tale programma indica le ipotesi di modifica territoriale di fusione dei piccoli comuni di istituzione di unioni intercomunali prevedendo le relative delimitazioni territoriali e specificando i tempi di attuazione. 3. Al fine di consentire l’ espressione del parere di cui al comma 1 ai comuni alle province e alle comunita’ montane interessate alla collaborazione del programma la Giunta regionale provvede a far pubblicare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge nella parte seconda del Bollettino Ufficiale della Regione apposito avviso – contenente l’ indicazione delle linee di orientamento dei tempi di attuazione e dei provvedimenti di natura finanziaria – con invito a far pervenire proposte ed osservazioni. Queste possono anche riferirsi ad esigenze territoriali con particolare riguardo alle situazioni in cui l’ attuale dimensione comunale non consente la presenza di apparati amministrativi adeguati. 4. Le proposte ed osservazioni formulate dagli enti locali interessati devono pervenire entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell’ avviso di cui al comma 3. 5. Il programma di cui al presente articolo viene approvato dal Consiglio regionale e aggiornato ogni cinque anni. 6. La Giunta regionale presenta entro i tre mesi successivi i disegni di legge conseguenti all’ approvazione del programma.

ARTICOLO 11
(Criteri per la predisposizione del programma)
1. Il programma di cui all’ articolo 10 e’ predisposto sulla base dei presupposti indicati dall’ articolo 5 e tenendo conto in particolare dei seguenti criteri: a) in casi di istituzione di un nuovo comune secondo le modalita’ di cui alla lettera b) dell’ articolo 8 occorre: 1) che il nuovo comune abbia una popolazione superiore a 10.000 abitanti e che la sua costituzione non comporti che altri comuni scendano al di sotto di tale limite; 2) che il nuovo comune presenti disponibilita’ di mezzi finanziari ed economici sufficienti a provvedere all’ esercizio delle proprie funzioni istituzionali e all’ organizzazione e gestione dei pubblici servizi; 3) che sussista una obiettiva separazione in rapporto alla situazione dei luoghi ed alle tradizioni locali tra il nuovo comune e quelli originari. b) nei casi di fusione o piu’ comuni contermini e nei casi di modificazione delle circoscrizioni comunali previsti dall’ articolo occorre valutare: 1) le condizioni di separatezza geomorfologica e topografica dei luoghi; 2) l’ esistenza di rapporti di stretta integrazione in ordine alle attivita’ economiche ai servizi essenziali alla vita sociale e alle relazioni culturali; 3) l’ esigenza di realizzare una piu’ adeguata ed economica organizzazione e distribuzione territoriale dei servizi con particolare riferimento al sistema dei trasporti e della viabilita’ avuto anche riguardo ai piani ed ai programmi regionali; 4) l’ esigenza di conseguire una piu’ efficace razionalizzazione degli strumenti di pianificazione territoriale anche in vista di una qualificazione degli abitanti; 5) l’ esigenza di assicurare una migliore realizzazione degli obiettivi previsti dal programma regionale di sviluppo; 6) l’ esistenza di forma di collaborazione in atto con particolare riguardo ad unioni di comuni a comunita’ montane ad unita’ sanitarie locali ad autorita’ di bacino e a gestioni associate di servizi. 2. Il programma indica i criteri generali relativi alle modalita’ di erogazione di utilizzazione e di riparto dei contributi di cui agli articoli 12 e 17.

ARTICOLO 12
(Contributi straordinari per la fusione di comuni)
1. Al fine di favorire il miglioramento delle strutture e dei servizi attraverso la fusione di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti anche con comuni aventi popolazione superiore la Regione eroga al comune risultante dalla fusione un contributo straordinario per un ammontare non inferiore a lire 250.000.000 nonche’ per i dieci anni successivi alla fusione stessa contributi annuali riferiti alla popolazione di ognuno dei comuni inferiori a 5.000 abitanti nelle misure di: a) 20.000 lire per abitante fino a 1.000 abitanti; b) 15.000 lire per abitante per abitanti oltre 1.000 e fino a 2.000; c) 8.000 lire per abitante per abitanti oltre i 2.000 e fino a 5.000. 2. La legge regionale di fusione sulla base dei criteri di cui all’ articolo 11 comma 2 della presente legge e nel rispetto dei criteri di cui all’ articolo 11 ultimo comma della legge n¨ 142/ 1990 stabilisce le modalita’ di erogazione utilizzo e riparto dei contributi previsti dal comma 1. 3. Tale legge puo’ stabilire che la fusione costituisca titolo di priorita’ ai fini del riparto dei finanziamenti regionali derivanti da leggi di settore.

ARTICOLO 13
(Istituzione di municipi)
1. Nel caso di fusione di due o piu’ comuni contigui la legge regionale istitutiva del nuovo comune puo’ disporre che nel territorio dei comuni fusi siano istituiti ai sensi dell’ articolo 12 della legge n. 142/ 1990 e con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa municipi con il compito di gestire i servizi di base nonche’ le altre funzioni eventualmente delegate dal comune. 2. I comuni originari sono comunque eretti a sede di municipio conservando la denominazione in atto ed eventuali altri municipi possono essere istituiti per scorporo dal loro territorio. 3. Le istituzioni di municipi devono essere previste nel programma di cui all’ articolo 10.

TITOLO III

DISCIPLINA DEL REFERENDUM CONSULTIVO. PROVVEDIMENTI SUCCESSIVI AL REFERENDUM

ARTICOLO 14
(Indizione del referendum consultivo)
1. Progetti di legge ed i pareri eventualmente formulati entro il termine di cui all’ articolo 7 comma 1 sono esaminati dal Consiglio regionale che qualora ritenga proponibile il progetto delibera l’ indizione del referendum consultivo. 2. La deliberazione adottata dal Consiglio regionale definisce il quesito da sottoporre alla consultazione popolare e l’ ambito territoriale entro cui gli elettori saranno chiamati a votare.

ARTICOLO 15
(modalita’ di indizione e svolgimento del referendum)
1. Le modalita’ di indizione e di svolgimento del referendum consultivo gli oneri economici nonche’ gli adempimenti del Consiglio regionale successivi al referendum stesso sono disciplinati dalle disposizioni contenute nel capo II del titolo II della legge regionale 28 novembre 1977 n. 44.

TITOLO IV

UNIONI DI COMUNI

ARTICOLO 16
(Contributi straordinari per la costituzione di unioni di comuni)
1. Al fine di promuovere la costituzione di unione di comuni ai sensi dell’ articolo 26 comma 8 della legge n. 142/ 1990 la Giunta regionale nei limiti delle disponibilita’ di bilancio sulla base dei criteri individuati nel programma di cui all’ articolo 8 assegna ad ogni unione che si costituisca e ne faccia richiesta un contributo straordinario nonche’ per i dieci anni successivi contributi annuali proporzionali al numero degli abitanti. 2. Trascorsi dieci anni dalla costituzione dell’ unione senza che si sia proceduto alla fusione il Consiglio regionale per attuare la costituzione in comune dell’ unione delibera l’ indizione del referendum consultivo previa presentazione da parte della Giunta regionale del disegno di legge volto a realizzare la fusione.

TITOLO V

NORME FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 17
(Determinazione di sedi comunali e municipali mutamenti denominazioni delle frazioni e delle borgate delimitazione territoriale della frazioni)
1. La provincia competente per territorio e’ delegata a provvedere sulle richieste motivate dei Consigli comunali interessati relative: a) alla determinazione della sede comunale e municipale in relazione alle esigenze economiche sociali ed amministrative; b) alla delimitazione territoriale delle frazioni finalizzata ad una migliore attuazione degli interessi locali; c) alla determinazione e rettifica dei confini comunali.

ARTICOLO 18
(Disposizioni per la vigilanza)
1. La Giunta regionale esercita i poteri di vigilanza e di iniziativa in ordine alle funzioni delegate. 2. In caso di persistente inattivita’ dell’ ente delegato la Giunta regionale dispone ai sensi dell’ articolo 64 dello Statuto la revoca della delega. 3. La Giunta regionale trasferisce alle province con proprio provvedimento le risorse finanziarie necessarie per l’ esercizio delle funzioni delegate.

ARTICOLO 19
(Successione nei rapporti)
1. La regolarizzazione dei rapporti conseguenti all’ istituzione di nuovi comuni o al mutamento delle circoscrizioni comunali e’ delegata alla provincia competente per territorio tenuto conto dei principi riguardanti la successione delle persone giuridiche e di quanto disposto in proposito dal provvedimento legislativo regionale di variazione delle circoscrizioni. 2. I regolamenti i provvedimenti amministrativi e gli strumenti urbanistici dei comuni di origine restano in vigore sino a quando non vi provveda il comune di nuova istituzione o il comune la cui circoscrizione risulti ampliata.

ARTICOLO 20
(Determinazione e rettifica dei confini)
1. Qualora il confine tra due o piu’ comuni non risulti delimitato da segni naturali facilmente riconoscibili o sia comunque incerto i comuni interessati possono proporre la determinazione o se occorre la rettifica dei confini mediante accordo. 2. Qualora i comuni non si accordino sulle modalita’ della determinazione o della rettifica da effettuare il provvedimento e’ assunto dalla provincia competente per territorio ai sensi dell’ articolo 18 la quale provvede d’ ufficio o su richiesta di uno dei comuni esaminate le osservazioni degli altri enti interessati ovvero dal Presidente della Giunta regionale qualora i comuni appartengano a provincie diverse.

ARTICOLO 21
(Norma transitoria)
1. Fino all’ adozione delle procedure specifiche previste dalla normativa sull’ area metropolitana per gli interventi relativi ai comuni in essa ricompresi oltre ai criteri di cui all’ articolo 11 dovra’ essere rispettato nell’ ambito di quanto previsto dalla legge regionale 22 luglio 1991 n. 12 il criterio di coerenza con i confini territoriali dell’ area stessa.

ARTICOLO 22
(Norma finale)
1. In applicazione dell’ articolo 61 comma 1 della legge n. 142/ 1990 cessano le competenze regionali sugli atti costitutivi modificativi ed estintivi dei consorzi tra enti locali anche se esercitate per delega. 2. Restano ferme le disposizioni di cui alla legge regionale 6 giugno 1988 n. 21 ” Riordino e programmazione dei servizi sociali della Regione Liguria” per quanto concerne le forme associative fra enti locali in materia di assistenza sociale.

ARTICOLO 23
(Norma finanziaria)

ARTICOLO 23 SUBARTICOLO 1
1. Agli oneri derivanti dall’ attuazione della presente legge si provvede mediante prelevamento di lire 2.000.000.000 in termini di competenza e di cassa dal capitolo 9500 ” Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per funzioni normali” dello stato di previsione della spesa di bilancio per l’ anno finanziario 1994 ed istituzione nel medesimo stato di previsione dei seguenti capitoli:

ARTICOLO 23 SUBARTICOLO 2
1. Agli oneri derivanti dall’ attuazione della presente legge si provvede mediante prelevamento di lire 2.000.000.000 in termini di competenza e di cassa dal capitolo 9500 ” Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per funzioni normali” dello stato di previsione della spesa di bilancio per l’ anno finanziario 1994 ed istituzione nel medesimo stato di previsione dei seguenti capitoli: – 0508 ” Contributi straordinari per la fusione di comuni e per la costituzione di unioni di comuni” con lo stanziamento di 2.000.000.000 in termini di competenza e di cassa;
OMISSIS
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

ARTICOLO 23 SUBARTICOLO 3
1. Agli oneri derivanti dall’ attuazione della presente legge si provvede mediante prelevamento di lire 2.000.000.000 in termini di competenza e di cassa dal capitolo 9500 ” Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per funzioni normali” dello stato di previsione della spesa di bilancio per l’ anno finanziario 1994 ed istituzione nel medesimo stato di previsione dei seguenti capitoli:
OMISSIS
– 0509 ” Contributi annuali per la fusione di comuni e per la costituzione di unioni di comuni” per memoria. 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

ARTICOLO 23 SUBARTICOLO 4
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

legge regionale 28 novembre 1977 n. 44
Norme di attuazione dello Statuto sull’ iniziativa e sui referendum popolari.

Titolo I

INIZIATIVA POPOLARE

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1
Titolari dell’ iniziativa popolare
Il diritto di iniziativa previsto nell’ articolo 9 dello Statuto per la formazione delle leggi dei regolamenti e dei provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio regionale spetta: 1) ad almeno 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni della Regione; 2) ad ogni Consiglio comunale di comune capoluogo di provincia o ad uno o piu’ Consigli comunali di comuni che rappresentino complessivamente almeno un ventesimo della popolazione regionale; 3) ad almeno cinque Consigli comunali di comuni che rappresentino complessivamente 20.000 elettori; 4) ad ogni Consiglio provinciale.

ARTICOLO 2
Leggi e provvedimenti esclusi dalla iniziativa popolare
Sono escluse dall’ iniziativa popolare le leggi: 1) di approvazione del bilancio regionale di previsione e delle sue variazioni di autorizzazione all’ esercizio provvisorio di approvazione del conto consuntivo; 2) di istituzione di tributi propri della Regione; ed i provvedimenti relativi: a) all’ assunzione di mutui e all’ emissione di prestiti; b) all’ assunzione e alla cessione di partecipazioni regionali; c) alla nomina degli amministratori degli enti e aziende dipendenti dalla Regione nonche’ dei rappresentanti della Regione in enti o societa’ a partecipazione regionale; d) alla formulazione dei pareri formalmente richiesti alla Regione dagli organi costituzionali della Repubblica; e) alla designazione dei componenti di commissioni o di altri organi collegiali spettante alla Regione e non attribuita ad altri organi della Regione medesima dallo Statuto e dalle leggi; f) al riesame nelle forme ordinarie e a maggioranza semplice degli atti amministrativi rinviati alla Regione ai sensi dell’ articolo 125 della Costituzione; g) alla designazione a norma dell’ articolo 83 secondo comma della Costituzione dei delegati della Regione per l’ elezione del Presidente della Repubblica; h) alla formulazione dei pareri di cui agli articoli 132 e 133 della Costituzione; i) alla presentazione di proposte di legge alle Camere e alla richiesta di referendum abrogativo di leggi statali.

Capo II

INIZIATIVA DEGLI ELETTORI

ARTICOLO 3
Modalita’
L’ iniziativa degli elettori si esercita con la presentazione di una proposta di legge redatta in articoli o di una proposta di provvedimento sottoscritta dal numero degli elettori previsto dall’ articolo 1 n. 1 della presente legge. La proposta deve essere accompagnata da una relazione che ne illustri le finalita’ e le singole disposizioni. La proposta che importi nuove o maggiori spese a carico del bilancio della Regione deve indicare l’ ammontare della spesa ed i mezzi per farvi fronte.

ARTICOLO 4
Assistenza dell’ Ufficio legislativo nella redazione delle proposte I cittadini che intendono presentare una proposta possono chiedere per iscritto all’ Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale riassumendo le finalita’ e le principali caratteristiche del progetto da formare di essere assistiti nella sua redazione dall’ Ufficio legislativo del Consiglio ed eventualmente tramite lo stesso da altri uffici della Regione. L’ Ufficio di Presidenza decide in merito entro trenta giorni dalla presentazione dell’ istanza e comunica la decisione relativa al primo firmatario. In caso di ammissione alla assistenza l’ Ufficio di Presidenza ne determina le modalita’ per quanto riguarda i rapporti con gli uffici l’ acquisizione e la consultazione di leggi atti amministrativi studi ed elaborati della Regione salvi i limiti fissati dall’ articolo 15 dello Statuto. La assistenza non e’ ammessa solo nel caso che il contenuto della proposta esuli dalle materie di competenza della Regione o sia escluso dall’ iniziativa popolare ai sensi dell’ articolo 2: il provvedimento di diniego adottato all’ unanimita’ dall’ Ufficio di Presidenza e’ motivato e non preclude il diritto degli interessati alla presentazione del progetto.

ARTICOLO 5
Numerazione datazione vidimazione dei fogli destinati alla raccolta delle firme
Almeno tre e non piu’ di dieci elettori in qualita’ di promotori muniti ciascuno del certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione si presentano al competente ufficio del Consiglio regionale per la numerazione datazione e vidimazione dei fogli nei quali devono essere raccolte le firme. I fogli predisposti dai promotori devono essere di dimensioni uguali a quelle della carta bollata composti di quattro facciate ognuna di venticinque righe. I fogli possono essere tra loro sigillati anche in piu’ gruppi dal predetto ufficio del Consiglio il quale attesta che la legatura e’ stata effettuata precedentemente alla raccolta delle firme. All’ inizio di ciascun foglio o gruppo di fogli deve essere riportato il testo integrale della proposta di legge o di provvedimento. L’ ufficio del Consiglio di cui al primo comma restituisce ai promotori i fogli numerati datati e vidimati entro dieci giorni dalla loro presentazione. Ulteriori fogli possono essere presentati anche nel corso della raccolta delle firme per gli adempimenti sopra indicati. Nel computo delle firme non sono considerate valide quelle presentate su fogli non vidimati o vidimati da oltre sei mesi.

ARTICOLO 6
Raccolta delle firme
Per l’ apposizione delle firme dei presentatori della proposta l’ autenticazione delle medesime ed il corredo dei certificati elettorali si seguono le norme di cui all’ articolo 8 della legge 25 maggio 1970 n. 352 per quanto applicabili.

ARTICOLO 7
Deposito della proposta
La proposta e la relazione indicate nell’ articolo 3 sono presentate all’ Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale corredate della relativa documentazione a cura dei promotori. Il competente ufficio del Consiglio mediante processo verbale del quale rilascia copia da’ atto della presentazione della proposta della data e del deposito della documentazione. Nel verbale indica inoltre le generalita’ il domicilio dei promotori che depositano la proposta e il numero delle firme che gli stessi dichiarano di aver raccolto.

ARTICOLO 8
Decadenza della proposta
La proposta si intende decaduta quando tanti sottoscrittori che facciano scendere le firme di presentazione ad un numero inferiore a 5.000 ritirino la propria adesione con firma autenticata. Il ritiro dell’ adesione puo’ essere richiesto sino a quando la competente Commissione consiliare non abbia iniziato l’ esame della proposta ai sensi dell’ articolo 11 e comunque non oltre sei mesi dalla data del deposito della stessa. In ogni caso i promotori in quanto tali non possono ritirare la proposta depositata.

ARTICOLO 9
Spese di autenticazione
Le spese per l’ autenticazione del minimo delle firme sono a carico della Regione nella misura stabilita per i diritti dovuti per l’ autentica ai segretari comunali. I promotori della proposta possono chiedere il rimborso delle spese sostenute nella misura di cui sopra mediante domanda scritta da depositare insieme con la proposta e con l’ indicazione del nome della persona delegata a riscuotere la somma complessiva con effetto liberatorio. Il rimborso non compete quando il contenuto della proposta esuli dalle materie di competenza della Regione o sia escluso dall’ iniziativa popolare ai sensi dell’ articolo 2.

ARTICOLO 10
Verifica e computo delle firme
L’ Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale entro dieci giorni dal deposito della proposta procede alla verifica dei fogli e delle firme presentate nonche’ al controllo dei certificati elettorali dei sottoscrittori e qualora le firme risultino insufficienti o vengano riscontrate irregolarita’ formali per inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 ne da’ comunicazione ai promotori assegnando loro un termine non inferiore a 15 giorni per la regolarizzazione. La proposta e’ iscritta di diritto all’ ordine del giorno della prima seduta ordinaria del Consiglio successiva alla verifica e all’ eventuale regolarizzazione.

ARTICOLO 11
Esame e discussione
L’ Ufficio di Presidenza integrato ai sensi dell’ articolo 32 terzo comma dello Statuto nella prima seduta successiva all’ iscrizione della proposta all’ ordine del giorno ne stabilisce con priorita’ su ogni altro oggetto la data di inizio dell’ esame nella competente Commissione e in Consiglio regionale.

ARTICOLO 12
Presenza dei promotori nella Commissione consiliare – Esame del Consiglio In sede di Commissione consiliare i primi cinque promotori della proposta hanno facolta’ di illustrarla: essi sono invitati a partecipare alla seduta della Commissione con congruo preavviso. Il mancato intervento dei promotori alla seduta della Commissione equivale a rinuncia all’ illustrazione della proposta. Le proposte sono portate all’ esame del Consiglio nel testo redatto dai proponenti. Gli eventuali emendamenti apportati dalla Commissione vengono trasmessi separatamente dalla proposta.

Capo III

INIZIATIVA DEI CONSIGLI COMUNALI E PROVINCIALI

ARTICOLO 13
Modalita’ dell’ iniziativa
I Comuni e le Province ai sensi delle disposizioni di cui ai numeri 2 3 4 dell’ articolo 1 esercitano l’ iniziativa mediante l’ approvazione da parte dei relativi Consigli a maggioranza dei Consiglieri assegnati della relazione illustrativa e della proposta di legge redatta in articoli o dello schema di provvedimento. Detti enti possono avvalersi dell’ assistenza dell’ Ufficio legislativo del Consiglio regionale con le modalita’ previste dall’ articolo 4 indicando i rappresentanti incaricati degli eventuali contatti con l’ ufficio stesso. La deliberazione consiliare che approva la proposta e’ trasmessa munita degli estremi di esecutivita’ all’ Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento oppure depositata dietro rilascio di dichiarazione di ricevuta. Qualora pervengano proposte da parte di piu’ Comuni la proposta si considera presentata nel giorno in cui essa e’ pervenuta da parte del Comune il cui concorso completi il numero dei Comuni o l’ entita’ della popolazione richiesti dall’ articolo 1. Possono partecipare alla seduta della Commissione consiliare permanente ai fini dell’ illustrazione della proposta tre Consiglieri per ciascun Comune e cinque per ogni Provincia che la abbiano deliberata. Tali rappresentanti vengono designati con deliberazione dei singoli Consigli presentatori tenendo conto della rappresentanza delle minoranze: a tal fine ogni Consigliere comunale puo’ votare per due nomi ogni Consigliere provinciale per tre. Per quanto attiene all’ iscrizione nell’ ordine del giorno e all’ esame della proposta in Commissione e in Consiglio si applicano le disposizioni di cui agli articoli 10 secondo comma 11 e 12 secondo e terzo comma.

Capo IV

DISPOSIZIONI COMUNI

ARTICOLO 14
Validita’ delle proposte nel caso di scadenza e scioglimento del Consiglio regionale Le proposte di iniziativa popolare non decadono con la scadenza o lo scioglimento del Consiglio regionale. Esse all’ inizio del funzionamento del nuovo Consiglio sono deferite alla Commissione competente e seguono la normale procedura.

ARTICOLO 15
Riunione di proposte vertenti su oggetti identici o strettamente connessi Una Commissione consiliare che sia investita dell’ esame di piu’ proposte di iniziativa popolare vertenti su oggetti identici o strettamente connessi sentiti i promotori o i rappresentanti degli enti proponenti ai sensi degli articoli 12 e 13 ne puo’ deliberare all’ unanimita’ l’ esame abbinato. Mancando l’ unanimita’ decide in merito il Consiglio regionale con la maggioranza di due terzi dei componenti.

Titolo II

REFERENDUM POPOLARE

Capo I

REFERENDUM ABROGATIVO

ARTICOLO 16
Titolari dell’ iniziativa
Il diritto a promuovere referendum popolare ai sensi dell’ articolo 11 dello Statuto per deliberare l’ abrogazione totale o parziale di una legge o di un provvedimento della Regione spetta ad almeno 50.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni della Regione.

ARTICOLO 17 Leggi e provvedimenti esclusi dal referendum abrogativo Sono escluse dal referendum: 1) le disposizioni dello Statuto regionale; 2) le disposizioni del Regolamento interno del Consiglio regionale; 3) le leggi tributarie e di bilancio; 4) le disposizioni regolamentari adottate in esecuzione di norme legislative; 5) i provvedimenti meramente esecutivi di disposizioni legislative o regolamentari; 6) i provvedimenti indicati nelle lettere da a) ad i) dell’ articolo 2 della presente legge.

ARTICOLO 18
Modalita’ per promuovere il referendum
I cittadini che intendano promuovere il referendum debbono in numero non inferiore a tre e non superiore a dieci presentare apposita istanza scritta all’ Ufficio di Presidenza del Consiglio che ne da’ atto con verbale del quale viene rilasciata copia. I promotori debbono essere muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di Comuni della regione. Il primo numero del Bollettino Ufficiale della Regione che viene pubblicato dopo la presentazione della proposta di referendum ne da’ notizia.

ARTICOLO 19

Contenuto della proposta di referendum e sua ammissibilita’

L’ istanza deve contenere a pena di inammissibilita’ i termini del quesito che si ritiene di sottoporre alla votazione popolare: in essa deve essere indicata la data il numero e il titolo della legge o del provvedimento sul quale si intende chiedere il referendum e se questo ha per oggetto l’ abrogazione di singoli articoli l’ istanza deve indicare anche il numero dell’ articolo o degli articoli sui quali il referendum e’ richiesto. Qualora si richieda il referendum per l’ abrogazione di parte di uno o piu’ articoli di legge o di provvedimento la richiesta di referendum deve riportare il testo integrale di cui si richiede l’ abrogazione; la medesima norma si applica anche quando sia richiesta l’ abrogazione di parte di un provvedimento non redatto in articoli. in articoli. L’ Ufficio di Presidenza entro cinque giorni dalla presentazione dell’ istanza deve pronunziarsi circa l’ ammissibilita’ della stessa accertando che l’ oggetto del referendum non sia escluso dall’ articolo 17. Qualora tale decisione non sia assunta all’ unanimita’ ne viene investito il Consiglio regionale. La deliberazione dell’ Ufficio di Presidenza e del Consiglio regionale con la quale si decide circa l’ ammissibilita’ del referendum e’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione successivo alla data della seduta.

ARTICOLO 20
Norme procedurali
Dopo la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della deliberazione di cui all’ ultimo comma del precedente articolo che dichiara l’ ammissibilita’ del referendum i promotori presentano al competente Ufficio del Consiglio regionale i fogli per la raccolta delle firme. All’ inizio di ciascun foglio o gruppo di fogli deve essere riportata la seguente formula: << volete l’ abrogazione… >> seguita da indicazioni conformi a quelle contenute nell’ istanza di cui all’ articolo 19. Per quanto riguarda le caratteristiche dei fogli le operazioni cui devono essere sottoposti la raccolta delle firme nonche’ le spese relative alla loro autenticazione si osservano le disposizioni di cui agli articoli 5 6 e 9.

ARTICOLO 21
Presentazione della richiesta di referendum verifica delle firme
Le richieste di referendum corredate dei fogli con le sottoscrizioni raccolte nel numero prescritto debbono essere presentate entro il 30 settembre di ogni anno all’ Ufficio di Presidenza del Consiglio. Un funzionario dell’ Ufficio da’ atto mediante apposito processo verbale del quale rilascia copia della presentazione della richiesta e del deposito delle firme indicando il numero delle firme che i promotori dichiarano di aver raccolto. L’ Ufficio di Presidenza compie le operazioni stabilite dal primo comma dell’ articolo 10 entro il 31 ottobre successivo.

ARTICOLO 22
Indizione e data del referendum
Qualora siano pendenti piu’ proposte di referendum tra di loro omogenee l’ Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale uditi i promotori dei singoli referendum puo’ pronunciarsi a voti unanimi sulla unificazione. Nel caso che non si raggiunga l’ unanimita’ il Consiglio regionale delibera circa la unificazione che viene disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale assunto ai sensi del primo comma dell’ articolo successivo.

ARTICOLO 23
Indizione e data del referendum
Se la richiesta di referendum e’ stata dichiarata ammissibile il Presidente della Giunta regionale sentita la Giunta indice il referendum con decreto da emanarsi entro il dieci febbraio fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il primo aprile e il trentun maggio. Per ogni tornata elettorale non potranno svolgersi le votazioni per piu’ di tre richieste di referendum. Qualora siano convocate nel primo semestre dell’ anno elezioni politiche amministrative generali o relative a referendum nazionali o nell’ ipotesi che le richieste di referendum ammesse siano piu’ di tre si procedera’ ad una seconda tornata elettorale da convocarsi con decreto del Presidente della Giunta emanato con le formalita’ previste dal primo comma entro il dieci agosto e con fissazione della data del referendum in una domenica compresa tra il primo ottobre e il quindici novembre. Nel caso che nel periodo compreso tra il primo ottobre ed il quindici novembre siano convocate elezioni politiche amministrative generali o relative a referendum nazionali l’ eventuale seconda tornata elettorale verra’ effettuata nell’ anno successivo.

ARTICOLO 24
Pubblicita’ del decreto di indizione del referendum
Il decreto di indizione del referendum deve essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione entro tre giorni dalla emanazione. Detto decreto viene notificato al Commissario del Governo e al Presidente della Corte d’ Appello di Genova e viene inoltre comunicato ai Presidenti delle Commissioni elettorali mandamentali e ai Sindaci. Deve inoltre esserne data notizia mediante manifesti da affiggersi a cura di tutti i Comuni della regione almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per il referendum.

ARTICOLO 25
Periodo nel quale non puo’ essere presentata richiesta di referendum
Non puo’ essere presentata richiesta di referendum nell’ anno che precede la scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla data di convocazione dei comizi elettorali per l’ elezione del Consiglio.

ARTICOLO 26
Inefficacia del referendum gia’ indetto
Se prima dell’ effettuazione del referendum la legge il provvedimento o le disposizioni sottoposte a referendum siano abrogate modificate o dichiarate incostituzionali il Presidente della Giunta regionale dichiara con proprio decreto da pubblicare nel Bollettino Ufficiale che le operazioni relative al referendum non hanno piu’ corso.

ARTICOLO 27
Modalita’ e giorno della votazione
La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale con voto diretto libero e segreto. Per cio’ che attiene all’ elettorato attivo alla tenuta e revisione annuale delle liste elettorali alla ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali e alla scelta dei luoghi di riunione si applicano in quanto compatibili le disposizioni statali che regolano le elezioni dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 8 della domenica fissata nel decreto di indizione del referendum e terminano alle ore 21 del giorno stesso. Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono ad esaurimento.

ARTICOLO 28
Schede per il referendum abrogativo
Le schede per il referendum sono di carta consistente di tipo unico e di identico colore per ogni referendum. Esse sono stampate a cura della Presidenza del Consiglio regionale e debbono avere le caratteristiche dei modelli riprodotti alle tabelle A e B allegate alla presente legge. Le schede contengono la formula e le indicazioni di cui al secondo comma dell’ articolo 20 riprodotte a caratteri chiaramente leggibili. In caso di pluralita’ di referendum all’ elettore vengono consegnate per le votazioni tante schede di colore diverso quanti sono i referendum per i quali si vota. L’ elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta nel rettangolo che la contiene.

ARTICOLO 29
Uffici provinciali e Ufficio regionale per il referendum – composizione dei seggi
I seggi elettorali sono composti come previsto dal dPR 16 maggio 1960 n. 570. Presso il Tribunale di ogni capoluogo di Provincia e presso la Corte d’ Appello di Genova sono costituiti rispettivamente gli Uffici provinciali e l’ Ufficio regionale per il referendum. Ogni Ufficio provinciale e’ costituito da tre magistrati dei quali uno con funzioni di Presidente nominati dal Presidente del Tribunale. Un cancelliere del Tribunale e’ designato ad esercitare le funzioni di segretario dell’ Ufficio. L’ Ufficio regionale e’ composto da tre magistrati dei quali uno con funzione di Presidente nominati dal Presidente della Corte d’ Appello. Un cancelliere della Corte d’ Appello e’ designato ad esercitare le funzioni di segretario dell’ Ufficio. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi nonche’ alle operazioni degli Uffici provinciali e dell’ Ufficio regionale possono assistere ove lo richiedano un rappresentante effettivo ed uno supplente di ognuno dei partiti rappresentanti nel Consiglio regionale e dei promotori del referendum. Tali rappresentanti sono designati da persona munita di procura del segretario provinciale o per l’ Ufficio regionale del segretario regionale del partito. I rappresentanti dei promotori debbono essere designati da almeno tre dei promotori medesimi. In caso di eventuali contrasti sara’ accolta la designazione che provenga da un maggior numero di promotori.

ARTICOLO 30
Spese per adempimenti dei Comuni e relative alle competenze dei componenti i seggi elettorali
Le spese relative agli adempimenti spettanti ai Comuni nonche’ quelle dovute ai componenti dei seggi elettorali sono anticipate dai Comuni e rimborsate dalla Regione. Il rimborso deve avvenire entro tre mesi dall’ apposita richiesta documentata presentata dai singoli Comuni. La Regione puo’ anticipare ai Comuni su loro richiesta un importo pari al 75 per cento dell’ ammontare delle spese occorrenti. I provvedimenti di rimborso e di anticipazione sono adottati dalla Giunta regionale.

ARTICOLO 31
Operazioni dell’ Ufficio provinciale
Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutte le sezioni elettorali della provincia l’ Ufficio provinciale da’ atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati conseguiti dal referendum nella provincia dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati. Di tali operazioni e’ redatto verbale in due esemplari dei quali uno resta depositato presso il Tribunale e l’ altro viene subito inviato con tutta la documentazione trasmessa dalle sezioni elettorali all’ Ufficio regionale.

ARTICOLO 32
Operazioni dell’ Ufficio regionale
L’ Ufficio regionale appena pervenuti i verbali di tutti gli Uffici provinciali e i relativi allegati e comunque entro tre giorni dalla ricezione dell’ ultimo verbale procede in pubblica adunanza all’ accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto al voto del numero dei votanti e quindi della somma dei voti validamente espressi di quelli favorevoli e di quelli contrari alla proposta sottoposta al referendum. La proposta sottoposta a referendum e’ approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se si e’ raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. I risultati sono proclamati dall’ Ufficio regionale per il referendum. Di tutte le operazioni di tale Ufficio e’ redatto verbale in quattro esemplari dei quali uno resta depositato presso la Corte d’ Appello e gli altri sono trasmessi rispettivamente al Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Giunta regionale e al Commissario del Governo per la Regione.

ARTICOLO 33
Contestazioni e reclami
Sulle contestazioni e sui reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio presentati agli Uffici provinciali e all’ Ufficio regionale per il referendum decide quest’ ultimo nella pubblica adunanza di cui al precedente articolo prima di procedere alle altre operazioni ivi previste.

ARTICOLO 34
Pubblicazione dell’ esito del referendum
Qualora il risultato del referendum sia favorevole alla abrogazione totale o parziale della legge o del provvedimento il Presidente della Giunta regionale non appena pervenutogli il verbale di cui all’ articolo 32 dichiara l’ avvenuta abrogazione con proprio decreto che e’ pubblicato immediatamente nel Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto dal giorno successivo a quello della pubblicazione. Detto decreto deve essere altresi’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora il risultato sia contrario alla abrogazione ne viene data comunicazione dal Presidente della Giunta nel Bollettino Ufficiale della Regione e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

ARTICOLO 35
Divieto temporaneo di riproporre la proposta respinta
Nell’ ipotesi di risultato negativo non potra’ chiedersi referendum sulle stesse disposizioni prima che siano decorsi cinque anni dalla data di pubblicazione dell’ esito del precedente referendum.

ARTICOLO 36
Operazioni e propaganda elettorali
Per le operazioni pre – elettorali e per quelle inerenti alla votazione e allo scrutinio si osservano in quanto applicabili le disposizioni statali che regolano le elezioni dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario. La propaganda relativa allo svolgimento del referendum e’ consentita a partire dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione. Si osservano in quanto applicabili le disposizioni delle leggi statali che disciplinano la materia.

Capo II

REFERENDUM CONSULTIVI

ARTICOLO 37
Referendum consultivo facoltativo per conoscere l’ orientamento delle popolazioni interessate a leggi e provvedimenti determinati
Prima di procedere all’ approvazione di un progetto di legge o di un provvedimento non compreso tra quelli espressamente esclusi dall’ articolo 17 della presente legge relativamente al quale il Consiglio regionale ritenga opportuno conoscere l’ orientamento delle popolazioni interessate il Consiglio stesso delibera l’ effettuazione del referendum consultivo facoltativo previsto dall’ articolo 11 quarto comma dello Statuto. Il potere di iniziativa spetta agli organi ed ai soggetti che hanno titolo a proporre al Consiglio regionale l’ adozione di leggi o provvedimenti. La deliberazione del Consiglio regionale con cui viene indetto il referendum consultivo facoltativo deve indicare con chiarezza il quesito da rivolgere agli elettori. Qualora l’ oggetto del referendum interessi una parte soltanto dei cittadini della Regione la deliberazione di cui al precedente comma indica l’ ambito territoriale entro il quale deve svolgersi il referendum.

ARTICOLO 38
Referendum consultivo obbligatorio sull’ istituzione di nuovi Comuni e sui mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali
Prima di procedere alla approvazione di ogni progetto di legge che comporti l’ istituzione di nuovi Comuni ovvero mutamenti delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali il Consiglio regionale delibera l’ effettuazione del referendum consultivo obbligatorio previsto dall’ articolo 11 ultimo comma dello Statuto. Il referendum non viene effettuato per le mere determinazioni di confine tra Comuni previste dall’ articolo 32 primo comma del TU della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934 n. 383. La deliberazione del Consiglio regionale deve indicare il quesito da sottoporre a votazione con riferimento agli estremi della relativa proposta di legge. Hanno diritto al voto le popolazioni di tutti i Comuni direttamente interessati alle istituzioni mutamenti denominazioni di cui al primo comma.

ARTICOLO 39
Decreto di indizione del referendum consultivo
Il Presidente della Giunta regionale sentita la Giunta indice il referendum consultivo con proprio decreto da emanarsi entro dieci giorni dall’ esecutivita’ delle deliberazioni del Consiglio regionale di cui agli articoli 37 e 38 fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ARTICOLO 40
Norme applicabili ai referendum consultivi
Per lo svolgimento dei referendum consultivi si osservano in quanto applicabili le disposizioni degli articoli 27 29 30 31 32 34. Qualora il referendum consultivo interessi solo una parte della popolazione della Regione vengono costituiti Uffici provinciali per il referendum soltanto nelle province i cui elettori siano in tutto o in parte chiamati a votare. Non si applicano limitatamente al referendum facoltativo le disposizioni degli articoli 25 e 26.

ARTICOLO 41
Schede per il referendum consultivo
Le schede per il referendum consultivo di tipo unico e di identico colore per ogni referendum debbono essere corrispondenti ai modelli riprodotti nelle tabelle C e D allegate alla presente legge.

ARTICOLO 42
Proclamazione dei risultati del referendum e loro pubblicazione
Si intende che il parere popolare su quanto sottoposto a referendum sia favorevole qualora abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e la maggioranza dei voti validamente espressi sia a favore della proposta. Il Presidente della Giunta regionale non appena ricevuto il verbale di proclamazione del risultato della votazione da parte dell’ Ufficio regionale per il referendum dispone la pubblicazione dei risultati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ARTICOLO 43
Adempimenti del Consiglio regionale successivi al referendum
Il Consiglio regionale deve deliberare relativamente al progetto di legge o di provvedimento sottoposto a referendum consultivo entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dei risultati del referendum.

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

ARTICOLO 44
Applicabilita’ delle disposizioni statali dui referendum sui referendum
Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si osservano in quanto applicabili le disposizioni della legge statale che disciplina i referendum.

ARTICOLO 45
Disposizione finanziaria
A partire dall’ esercizio finanziario 1978 e per gli esercizi successivi sara’ iscritto per memoria nei relativi bilanci di previsione il capitolo << Spese per le prestazioni relative all’ iniziativa popolare e per lo svolgimento dei referendum popolari abrogativo e consultivo >>.

TITOLO DEDOTTO Tabella A Modello della scheda di votazione per il referendum popolare previsto dall’ articolo 11 dello Statuto

Tabella B Retro della scheda di cui alla tabella A

TITOLO DEDOTTO Tabella C Modello della scheda di votazione per il referendum consultivo previsto dall’ art. 11 dello Statuto.

Tabella D Retro della scheda di cui alla tabella C.